Crisi d'Impresa e Fallimento
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12687 - pubb. 21/05/2015
Nel concordato in continuità non è applicabile l’art. 182 V co., L.F. laddove impone per la dismissione dei beni l’adozione di procedura competitiva
Tribunale Bari, 05 Maggio 2015. Est. Casciaro.
Concordato preventivo – Continuità aziendale – Liquidazione beni non funzionali all’esercizio dell’impresa – Procedure competitive – Inapplicabilità
Nel concordato in continuità non è applicabile l’art. 182, comma 5, L.F. laddove impone per la dismissione dei beni l’adozione di procedura competitiva. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia
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