Fallimento – Stato di insolvenza – Individuazione – Criteri.
Ai fini della dichiarazione di fallimento, è necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l'accertamento di una situazione d'impotenza economico patrimoniale, idonea a privare il soggetto della possibilità di fare fronte, con mezzi "normali", ai propri debiti; accertamento ben suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (cfr. Cass. n. 29913 del 2018).
Sennonché, ammettendo che tutto ciò abbia a tradursi in una situazione di prognosi irreversibile, e non già in una mera temporanea impossibilità di regolare adempimento delle obbligazioni assunte, è certo che legittimamente la situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (cfr. Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 19611 del 2014 addirittura ha ritenuto sufficiente l'inadempimento di un solo debito). Quel che interessa, infatti, è che l'inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che, quindi, sia oggetto di valutazione complessiva (cfr. Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 23437 del 2017; Cass.n. 5215 del 2008).
Va, poi, rimarcato che, secondo l'espressa previsione dell'art. 5 I.fall., la situazione di insolvenza può manifestarsi non solo attraverso inadempimenti - come detto - ma anche in altri eventuali "fatti esteriori", e la prova è ricavabile in qualunque modo, comprese le risultanze dello stato passivo (cfr., ex multis, Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 19141 del 2006).
Questa puntualizzazione consente, allora, di affermare che:
i) è fuor di dubbio che l'accertamento dell'insolvenza, come sopra intesa, non s'identifica, in modo necessario ed automatico, con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il passivo patrimoniale dell'impresa;
ii) è parimenti indubbio che, in presenza di un eventuale sbilancio negativo, è pur possibile che l'imprenditore continui a godere di credito e sia, di fatto, in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, configurandosi l'eventuale difficoltà in cui egli versa come meramente transitoria;
iii) al tempo stesso, ove - all'opposto - l'eccedenza di attivo dipenda dal valore di beni patrimoniali non agevolmente liquidabili, o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell'impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte, il presupposto dell'insolvenza può esser egualmente riscontrato.
In definitiva, quindi, anche a prescindere dal semplice risultato della somma algebrica tra poste attive e passive della situazione patrimoniale, è evidente che sempre dai dati di contabilità dell'impresa è consentito muovere per poter vagliare, nella concretezza di ciascuna singola fattispecie, se il debitore disponga di risorse idonee a fronteggiare in modo regolare le proprie obbligazioni, avendo riguardo alla scadenza di queste ed alla natura e composizione dei cespiti dai quali sia eventualmente ipotizzabile ricavare il necessario per farvi fronte (Cass. n. 23437 del 2017, ha significativamente statuito che «nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, 9 fr quando, e nella misura in cui, il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento»). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I, 10 Ottobre 2019, n. 25474. Segue...