Massimario Ragionato Fallimentare
a cura di Franco Benassiapri l'articolo del codice
Articolo 182 ∙ (Cessioni)
Continuità aziendale
∙ In generale
Natura della fase esecutiva del concordato con cessione dei beni ∙ Controllo degli organi della procedura ∙ Sospensione della liquidazione ex art. 108 l.f. ∙ Atti di giurisdizione esecutiva del giudice delegato ∙ Regolazione sussidiaria nella liquidazione ∙ Previsioni del piano subordinate alla valutazione discrezionale del giudice delegato ∙
Commissario giudiziale
Compenso del commissario giudiziale ∙ Funzione di sorveglianza del commissario giudiziale ∙
Commissario liquidatore
Nomina del liquidatore giudiziale ∙ Conflitti di interesse ∙ Funzione gestoria del liquidatore ∙ Compenso del commissario liquidatore ∙ Legittimazione a stare in giudizio del liquidatore giudiziale ∙ Subentro del commissario liquidatore nella procedura esecutiva pendente ∙ Nomina professionisti ∙
Modalità della liquidazione
Modalità di esecuzione del concordato ∙ Modalità di liquidazione dei beni ∙ Modalità di liquidazione e ragioni di urgenza ∙ Delega delle operazioni di vendita ∙ Vendite competitive ∙ Elementi del piano rimessi alla valutazione dei creditori ∙ Ottimizzazione della fase liquidatoria e tutela dei creditori ∙ Offerta milgiorativa ∙ Oscuramento di dati o documenti a tutela dell'attività di liquidazione ∙
Risanamento diretto dell'impresa ∙ Continuità aziendale ∙ Concordato misto ∙ Cessione dei beni ai creditori ∙ Cessione parziale dei beni ∙ Natura negoziale delle vendite ∙
Accertamento dei crediti ∙ Contestazione dei crediti ∙ Giudizi pendenti ∙ Ragionevole durata del piano di concordato ∙ Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ∙ Piani di riparto ∙
Reclamo ∙ Reclamo in assenza di opposizioni ∙ Reclamo per introduzione di clausole aggiuntive fissate d'imperio dal tribunale ∙ Ricorso per cassazione ∙ Regime anteriore ∙
Altro
Attribuzione di beni in natura ∙ Liquidazione di beni di terzi ∙ Prescrizione dei crediti ∙ Alterazione delle cause legittime di prelazione ∙ Incertezza circa il ricavato dalla vendita di un bene immobile ∙ Cessione dell'azienda ∙ Affitto di azienda ∙ Liquidazione e rent to buy ∙ Vincolo di destinazione ∙ Trust ∙ Garanzia di pagamento dei creditori in misura percentuale prefissata ∙ Transazione ∙ Azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci ∙ Azioni di responsabilità ∙ Azioni di responsabilità nei confronti del liquidatore cessato o revocato ∙ Crediti garantiti da pegno o ipoteca ∙ Accantonamenti ∙
Continuità aziendale
Concordato preventivo in continuità – Concordato c.d. misto – Disciplina
Concordato preventivo in continuità – Concordato c.d. misto – Liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa – Disciplina
Concordato preventivo in continuità – Liquidazione dei beni non necessari alla continuazione dell’attività – Modalità – Fattispecie in tema di assegnazione ai soci di immobili di cooperativa
Concordato preventivo in continuità – Liquidazione dei beni non necessari alla continuazione dell’attività – Modalità – Cancellazione delle formalità pregiudizievoli – Presupposti
Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell’impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell’attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista dalla L. Fall., art. 186-bis, che al comma 1, espressamente contempla anche detta ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito.
Nel concordato preventivo in continuità aziendale, alla liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa si applica la regola generale di cui all’art. 182 legge fall. con le modalità, in quanto compatibili, da tale articolo indicate.
La vendita di un bene sul mercato che sia il frutto della continuazione dell’attività di impresa ai sensi dell’art. 186-bis legge fall. non si ispira ai criteri che guidano la liquidazione dei beni nell’interesse dei creditori, come noto caratterizzati dalla necessaria presenza di una stima, dalla massima informazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati e dalla competizione tra i partecipanti ad una gara.
Detta vendita è in realtà connotata dalla libertà di iniziativa economica dell’imprenditore in concordato, il quale si rivolge al mercato con l’obiettivo della massimizzazione del proprio profitto e addiviene alla vendita secondo le modalità di contrattazione - quanto a individuazione del cliente e del prezzo di vendita - che egli ritiene più opportune.
[Fattispecie in tema di assegnazione dell’immobile a socio di cooperativa avvenuta in esecuzione di un piano di continuità gestionale dell’attività che ha portato alla conclusione degli alloggi rimasti incompiuti: il trasferimento è stato quindi il frutto della continuazione dell’attività di impresa e non della liquidazione dei beni non funzionali al suo esercizio.]
Tutte le "cessioni" che siano espressione della fase esecutiva del concordato devono svolgersi, a prescindere dalla natura liquidatoria o in continuità della procedura, secondo procedure formalizzate e comunque, quand’anche non regolate dalla L. Fall., art. 163-bis, trovano nella competizione, pubblicamente provocata tramite la massima informazione rivolta agli interessati all’acquisto, la condizione che giustifica la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; in mancanza di queste condizioni non è dato al giudice delegato alla procedura di provvedere ad alcuna cancellazione, che dovrà invece avvenire secondo le regole del diritto comune. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’affermazione del seguente principio (conforme):
Nel concordato preventivo, fuori dal perimetro delle vendite coattive, vi è uno spazio residuale per le sole cessioni che non siano espressione della fase esecutiva, dato che tutte le cessioni che realizzano tale scopo devono svolgersi secondo procedure formalizzate a prescindere dal tipo di concordato (sia che si tratti di un concordato per cessione dei beni sia con continuità aziendale per i beni non funzionali all’esercizio dell’impresa). Vedi la requisitoriaCassazione civile, sez. I, 22 Ottobre 2020, n. 23139.