Concordato preventivo - Concordato di gruppo - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie
Allo stato attuale della legislazione, non può ritenersi ammissibile il concordato di un gruppo di imprese, posto che: i) la competenza territoriale del tribunale fallimentare stabilita dagli articoli 9, 161 e 195 L.F. ha natura inderogabile; ii) il concordato deve riguardare individualmente le singole società del gruppo; iii) il concordato preventivo della società non si estende ai soci illimitatamente responsabili, i quali beneficiano soltanto dell'effetto esdebitatorio, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, L.F. unicamente per i debiti sociali, non per quelli personali di ciascuno di loro; iv) in presenza di un concordato di diverse società legate da rapporti di controllo, anche ove soggette a direzione unitaria, occorre tenere distinte le masse attive e passive, le quali conservano la loro autonomia giuridica, dovendo restare separate le posizioni debitorie e creditorie delle singole società; v) sul piano procedimentale, le maggioranze per l'approvazione del concordato devono essere calcolate in riferimento alle singole imprese del gruppo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I, 13 Ottobre 2015, n. 20559. Segue...